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Obblighi del venditore
Il venditore ha l’ obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita:
1. il bene deve presentare tutte le caratteristiche richieste dal consumatore e di conseguenza le caratteristiche prospettate dal venditore, produttore o suo rappresentante
2. il bene deve essere correttamente installato ovvero le istruzioni per l’installazione da parte del consumatore devono essere chiare. La conformità del bene si estende anche all’installazione quando questa è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Obblighi del venditore e diritti del consumatore
La legge prevede una espressa responsabilità del produttore tutte le volte in cui il bene non sia conforme al contratto e il conseguente diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene stesso.
Responsabilità del venditore:
La legge prevede una espressa responsabilità del venditore nei confronti del consumatore tutte le volte in cui il bene non sia conforme al contratto (la responsabilità nasce dal momento della consegna del bene). Mentre prima il consumatore poteva avvalersi della sola garanzia per vizi della cosa venduta, con la nuova Direttiva il consumatore ha la possibilità di avviare azioni, nei confronti del venditore, sul semplice presupposto dell’esistenza di una “difformità“ del bene rispetto al contratto. Con la nuova normativa il consumatore potrebbe richiedere la risoluzione del contratto o la sostituzione del bene acquistato per il semplice fatto che lo stesso non ha le caratteristiche vantate nella pubblicità oppure non ha le caratteristiche che il consumatore poteva ragionevolmente aspettarsi nel momento della conclusione del contratto.
La responsabilità del venditore è esclusa: In caso di conoscenza del difetto da parte del consumatore, in caso di conoscibilità del difetto da parte del consumatore con l’ordinaria diligenza, qualora il difetto di conformità derivi da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non risponde delle dichiarazioni pubbliche se dimostra che: Non era a conoscenza della dichiarazione (del produttore) e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza, la dichiarazione era stata adeguatamente corretta prima della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile dal consumatore, la decisione di acquistare il bene di consumo non era stata influenzata dalla dichiarazione.
Diritto di regresso : Quando la responsabilità del venditore finale è impegnata, nei confronti del consumatore, per un difetto che deriva da un atto o da un’omissione del produttore, di un venditore precedente o da qualsiasi altro intermediario, il venditore finale non ha diritto al risarcimento del danno, ma solo ad essere tenuto indenne per quanto prestato al consumatore in ottemperanza al rimedio attivato. Il Decreto Legislativo n. 24 così stabilisce: “Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato“.
Diritti del consumatore : Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene che si esercita nei confronti del venditore. Il consumatore deve sempre e comunque rivolgersi al venditore poiché è l’unico soggetto con il quale ha instaurato un rapporto di compravendita.
Il consumatore ha diritto di chiedere: La riparazione del bene, o la sua sostituzione, senza spese aggiuntive, entro un termine ragionevole e senza inconvenienti gravi per il consumatore. Se la riparazione o la sostituzione risultano impossibili o sproporzionate il consumatore ha diritto ad un’ adeguata riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Un difetto di conformità di lieve entità, che non pregiudica assolutamente l’utilizzo del bene, e per il quale non è stato possibile o risulti eccessivamente onerosa la riparazione o la sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto, ma solo alla riduzione di prezzo.
Termini: Il difetto di conformità deve manifestarsi entro 2 ANNI dalla CONSEGNA, e per i beni usati un termine non inferiore a 1 anno.
DECADENZA: La denuncia della difformità del bene deve essere effettuata dal consumatore entro 2 MESI dalla DATA in cui ha SCOPERTO il DIFETTO. L’azione diretta a far valere i difetti si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene : Il difetto di conformità deve manifestarsi entro 24 mesi dalla consegna Il consumatore ha a disposizione per denunciare il difetto di conformità un tempo massimo di 2 mesi dalla scoperta del difetto stesso.
PROVA DEL DIFETTO: L’onere di provare il difetto di conformità e la data della sua manifestazione spetta al consumatore se il difetto si manifesta dopo i sei mesi dalla consegna del bene.
Se invece il difetto si manifesta entro SEI MESI dalla CONSEGNA:
- Si presume che il difetto esistesse già al momento della consegna.
- Si ha un’inversione dell’onere della prova a carico del venditore che deve dimostrare:
1. La non sussistenza del difetto di conformità denunciato
2. Che la presunzione dell’esistenza del difetto al momento della consegna sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità
3. Che la manifestazione del difetto sia posteriore ai sei mesi dalla consegna
Garanzia convenzionale:
GARANZIA LEGALE: La garanzia di 2 ANNI dal momento dell’acquisto prevista dalla legge è una garanzia che SI APPLICA di DIRITTO, cioè sempre, ai beni mobili acquistati dal consumatore a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
GARANZIA CONVENZIONALE: Si può aggiungere, ma non con effetto sostitutivo. E’ una garanzia “ulteriore“ proposta dal venditore o dal produttore.
Le caratteristiche sono:
- E' una garanzia cumulativa poiché si aggiunge a quella legale senza pregiudicarne o limitarne la validità
- E' facoltativa, ma una volta offerta diviene vincolante per chi la propone
- E' gratuita non comporta cioè costi supplementari per il consumatore: è un servizo aggiuntivo che il venditore offre al proprio cliente
- E' libera nella durata, nell’oggetto e nell’estensione
- Deve specificare che il consumatore rimane titolare dei diritti previsti dalla garanzia legale.
- Deve indicare l’oggetto della garanzia convenzionale e gli elementi necessari per farla valere
- Deve essere redatta anche in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli eventuali di altre lingue
- A richiesta del consumatore deve essere resa a lui disponibile per iscritto o su altro supporto a lui accessibile
E’ bene sottolineare che le nuove disposizioni non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti dalle altre norme dell’ordinamento giuridico. Le disposizioni del Codice Civile, dunque, continuano ad applicarsi anche ai contratti tra consumatori e professionisti, nei casi non coperti dalle nuove disposizioni per esperire ulteriori rimedi al consumatore.
La nuova normativa in sintesi:
La garanzia nella vendita dei beni di consumo
1. Ha durata di due anni dalla consegna del bene
2. Il consumatore ha a disposizione un tempo massimo di due mesi per denunciare il difetto dalla data della sua scoperta
3. E’ sempre dovuta al consumatore
4. Si applica anche ai beni usati per un periodo non inferiore ad un anno
5. Il consumatore è tutelato anche nell’installazione del bene
6. Riguarda i rapporti tra consumatore e venditore
7. A questa si può aggiungere un’ulteriore garanzia offerta dal produttore o dal venditore