Nuovo Decreto
Pubblicato il Decreto che stabilisce misura e modalità di versamento all’IVASS
Intermediari di assicurazione e riassicurazione e chi svolge la prova di idoneità nel 2022 sono gli interessati
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2022 il decreto del 6 settembre 2022 che stabilisce misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2022. Si rivolge nella fattispecie agli intermediari di assicurazione e riassicurazione e a coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2022.
Il decreto del 6 settembre del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in riferimento alla misura del contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2022 all'IVASS, a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico degli intermediari alla data del 30 maggio 2022, è determinata come segue:
a) Sezione A - agenti di assicurazione:
- persone fisiche: euro 40,00;
- persone giuridiche: euro 230,00;
b) Sezione B - broker:
- persone fisiche: euro 40,00;
- persone giuridiche: euro 230,00;
c) Sezione C:
- produttori diretti: euro 15,00;
d) Sezione D - banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
- banche con raccolta premi pari o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane: euro 10.000,00;
- banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 8.170,00;
- banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: euro 2.760,00;
e) Intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari:
- persone fisiche: euro 15,00;
- persone giuridiche: euro 75,00.
La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2022, è stabilito nella misura di settanta Euro.
Riguardo ai contributi IVASS delle imprese esercenti e attività di assicurazione e riassicurazione, il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2022 all’IVASS dai soggetti di cui all'art. 335, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stabilito nella misura di seguito indicata:
a) 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia;
b) 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi.
Il contributo di vigilanza per l’anno 2022 è corrisposto all'IVASS:
a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.
Sono escluse dal pagamento le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento, iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese.
Il decreto chiarisce che, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza, i premi incassati nell'esercizio 2021 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all’aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 16 dicembre 2020, n. 104 in misura pari al 4,07 % dei predetti premi.
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